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Firme elettroniche qualificate, le regole tecniche dell’AgID

lentepubblica.it • 14 Giugno 2019

firme-elettroniche-qualificate-regole-tecnicheFirme elettroniche qualificate, le regole tecniche dell’AgID che valgono anche per certificati, sigilli e validazioni temporali.


Standard di efficienza ed efficacia più alti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che offrono i propri servizi sul mercato italiano e in tutta Europa.

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le Linee guida contenenti le regole tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di

  • certificati elettronici qualificati,
  • firme e sigilli elettronici qualificati
  • e validazioni temporali elettroniche qualificate.

Il documento traccia le nuove specifiche tecniche di cui sono destinatari i prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell’art. 29 del CAD e del regolamento europeo eIDAS.

Le regole tecniche, individuano i requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate, dei sigilli elettronici qualificati e i requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web e per la validazione temporale elettronica qualificata.

Prevedono gli obblighi per l’attuazione delle prescrizioni contenute nel regolamento eIDAS e le raccomandazioni volte a garantire l’interoperabilità e la fruizione dei servizi in rete.

Il regolamento eIDAS dispone alcuni obblighi in capo a coloro che emettono certificati qualificati per la generazione di firme e sigilli elettronici e certificati qualificati di autenticazione di siti web; individua i requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate (art. 32) e, mutatis mutandis, dei sigilli elettronici qualificati (art. 40), come anche i requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web (art. 45) e per la validazione temporale elettronica qualificata (art. 42).

Tali disposizioni individuano dei requisiti minimi che possono risultare non adeguati per la fruizione di servizi in rete offerti nello specifico contesto italiano. Un esempio in tal senso è l’assenza dell’obbligo di indicare nel certificato qualificato per la generazione della firma il codice fiscale del titolare, elemento indispensabile per diverse pubbliche amministrazioni italiane.

A questo link il testo delle linee guida.

Fonte: AgID
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