Criteri assegnazione personale ATA. L’assegnazione dei collaboratori scolastici ai singoli plessi è un atto di organizzazione che rientra nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 25, comma 4°, del Decreto legislativo n. 165/2001 che recita “nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Ecco alcune indicazioni utili.
A questo link potete trovare un’ampia rassegna su tutto ciò che riguarda il Personale ATA nelle Scuole.
Secondo il decreto Brunetta n. 150/09 si prevede che l’amministrazione provveda direttamente, “in via provvisoria”, sulle materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale nel caso in cui non si raggiunga l’accordo in tempo utile per le diverse scadenze previste per il corretto funzionamento della scuola.
La base dei criteri potrebbero essere:
Il Dirigente si riserva la possibilità di effettuare spostamenti di personale ATA, sentito anche il parere del DSGA, sulla base della complessità nella gestione della vigilanza, dell’accoglienza, tenendo conto anche di problematiche di tipo relazionale.
Qualora il Dirigente dovesse ritenere opportuna la presenza di un determinato collaboratore in un particolare plesso, per le caratteristiche di complessità del plesso, si prescinde dai criteri su elencati e il Dirigente motiverà gli eventuali spostamenti in deroga.
In caso di richiesta espressa dal lavoratore di spostamento da un plesso ad un altro, il trasferimento avverrà solo se si libera un posto nella sede prescelta. In caso di più richieste, si procederà, prioritariamente, all’accordo tra i richiedenti con l’Amministrazione, in mancanza di quest’ultimo si procederà valutando le esigenze complessive dell’Istituto e a insindacabile giudizio del Dirigente, sentito il parere del DSGA.
A questo link potete trovare, invece, indicazioni utili su assegnazioni e utilizzazioni provvisorie.