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Permessi retribuiti docenti e ATA per il diritto allo studio (150 ore) nel 2020

lentepubblica.it • 15 Novembre 2019

permessi-retribuiti-docenti-ata-diritto-studio-150-ore-2020È interessato il personale della scuola a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato. Ecco tutte le informazioni relative a riguardo.


Permessi retribuiti docenti e ATA per il diritto allo studio (150 ore) nel 2020. La domanda riguarda la concessione di permessi retribuiti per l’anno solare 2020, finalizzata a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura massima di 150 ore individuali: ed è destinatario è il personale docente, educativo e ATA, compresi gli insegnanti di religione cattolica, sia in servizio ad orario intero che in part-time.

Tra i permessi retribuiti per motivi personali spiccano i permessi studio. La normativa italiana (art. 10 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”) riconosce ai lavoratori studenti, compresi gli universitari, il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame.

Per una guida completa a questi permessi per i dipendenti pubblici potete consultare questo articolo.

Sul punto, i contratti collettivi possono intervenire con condizioni di miglior favore. Si pensi ad esempio ad un dipendente (studente universitario) con mansione di conduttore di gru cui si applichi il CCNL Edili – Industria. Questo prevede per i lavoratori studenti che devono sostenere prove d’esame il diritto a permessi studio retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Permessi retribuiti docenti e ATA per diritto allo studio (150 ore) 2020

Ai sensi del CCNL 2016/2018 articolo 22 comma 4 b4, sono i Contratti Integrativi Regionali a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle quote tra frequenza/esami/studio libero, l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì una possibile scadenza diversa da quella consueta del 15 novembre, oppure prevedendo particolari disposizioni per rispondere a specifiche esigenze.

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988).

Per la modalità di inoltro della domanda, occorre fare riferimento alle comunicazioni degli Uffici Scolastici Regionali, di norma pubblicate su loro sito istituzionale.

 

Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza
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