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Domande bonus baby sitting: prorogata la scadenza

lentepubblica.it • 7 Agosto 2020

bonus baby sittingBonus baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia: tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 agosto 2020. 


Arriva la nota dell’Inps: i servizi di baby-sitting svolti durante il periodo compreso dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 possono essere remunerati tramite il Libretto Famiglia e dovranno essere inserite sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.

La legge di conversione 77/2020, in vigore dal 19 luglio 2020, ha esteso di un mese il termine per la fruizione da parte dei genitori del congedo parentale speciale sino a 30 giorni (15+15) per accudire i figli in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

Il congedo è utilizzabile in alternativa al bonus baby-sitting. L’estensione del primo periodo si riverbera anche sul secondo (fermo restando gli altri requisiti e condizioni per la fruizione).

Congedo parentale covid 19 e domanda bonus baby sitting hanno entrambi scadenza 31 agosto 2020.

Bonus baby-sitting per figli minori di 14 anni: a questo link le indicazioni dell’INPS.

Spese sostenute fino al 31 agosto 2020

Il beneficio potrà essere utilizzato per le seguenti finalità:

1) servizi di baby-sitting sino al 31 agosto 2020 mediante il tradizionale Libretto Famiglia (le spese dovranno essere inserite in piattaforma per prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020);

2) iscrizione a centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il periodo da tenere in considerazione è sempre il periodo della chiusura dei servizi educativi scolastici, quindi fino al 31 agosto 2020.

Tale beneficio non è cumulabile con il bonus nido.

Il rimborso avverrà mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • carta prepagata che abbia un codice IBAN;
  • bonifico domiciliato presso le poste.

La scelta va indicata in sede di domanda.

Si rammenta che con il DL “Rilancio” (DL 34/2020) il legislatore ha raddoppiato l’importo erogabile da 600 a 1.200 euro (e da 1.000 a 2.000 euro per le categorie sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato).

E’ usufruibile esclusivamente da:

  • genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un’età inferiore a 12 anni. Se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali l’età non rileva.
  • genitore che all’interno del nucleo familiare non abbia altro beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L‘importo, inoltre, non aumenta in presenza di più figli minori in quanto è ancorato al nucleo familiare.

A questo link, invece, maggiori informazioni sulla proroga della NASPI.

Fonte:
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