In questo breve articolo riassiumiamo i punti più importanti che riguardano l’attuale Codice di Giustizia Sportiva. Scopriamone di più.
Si ricorda che il Codice di giustizia sportiva regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia davanti alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate.
Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
Scopriamo più nel dettaglio quali sono le specifiche di questo codice normativo applicato allo Sport.
Il nuovo Codice è stato emesso con delibera 1590 del 9 aprile 2018 da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
Qui di seguito riepiloghiamo alcuni punti, che troverete approfonditi meglio nel testo completo del Codice, in calce a questo articolo.
Il Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia e non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.
Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
Sono organi di giustizia presso la Federazione:
Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri.
Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.
Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza. Se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia.
Il contributo non deve comunque essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia.
Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.
Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale.
Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l’apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a:
Risulta ammesso il giudizio di revisione:
Il ricorso inoltre si ammette
Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall’acquisizione del documento.
In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d’Appello Federale.
Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all’autorità giudiziaria contro la decisione dell’organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.
A questo link potete consultare il testo completo del Codice di Giustizia Sportiva.