Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota 1447 del 12 febbraio 2021 ha fornito le istruzioni operative e gli strumenti di supporto per i Comuni ai fini dell’accesso ai contributi economici finalizzati al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio per il 2021) a valere sul Fondo Povertà.
Le disposizioni, com’è noto, sono finalizzate:
Il contributo è concesso stabilmente a tutti gli ambiti. Ma a condizione che garantiscano un livello minimo di servizio rappresentato da almeno un assistente sociale assunto a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti.
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da:
In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore deli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
Il contributo, di natura strutturale, è così determinato:
Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale dovrà inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.