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Edilizia convenzionata: il decreto che rimuove vincoli di prezzo su immobili

lentepubblica.it • 16 Novembre 2020

edilizia-convenzionata-decreto-vincoli-prezzo-immobiliEdilizia convenzionata: in Gazzetta il decreto che rimuove i vincoli di prezzo sugli immobili costruiti in tale regime.


Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il testo del Decreto 28 settembre 2020 , n. 151 .

Il Regolamento reca la rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata.

Edilizia convenzionata: il decreto che rimuove vincoli di prezzo su immobili

Si tratta di un provvedimento molto importante per i Comuni, grazie al quale è possibile rimuovere i vincoli sul prezzo massimo di cessione di alloggi di edilizia convenzionata.

Il decreto, dopo il passaggio in Unificata prima della pausa estiva, era in attesa di pubblicazione avvenuta con la Gazzetta ufficiale n.280 del 10 novembre.

Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare

E risulta ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra

  • il numero degli anni di durata della convenzione
  • e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata.

Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di  pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative.

Le garaznie devono rispondere ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

A questo link il testo completo del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

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