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60enni disoccupati: lavori di pubblica utilità dalle amministrazioni locali

lentepubblica.it • 22 Marzo 2017

lavori pubblica utilita disoccupatiLe amministrazioni locali potranno chiamare i cassa integrati, i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità e i disoccupati ultra 60enni a svolgere attività di pubblica utilità. Ma solo in esito alla stipula di apposite convenzioni quadro con le Regioni e l’Agenzia Nazionale per il Lavoro.


 

I lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (es. Cassa integrazione) nonchè i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità potranno essere chiamati a svolgere lavori di pubblica utilità nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza sotto la direzione delle amministrazioni locali. Lo prevede l’articolo 26 del decreto legislativo sulle politiche attive (dlgs 150/2015) adottato a seguito dell’approvazione del Jobs Act.

 

Il ricorso ai lavori di pubblica utilità sarà possibile però solo dopo che Regioni e Province autonome avranno stipulato con le amministrazioni locali, specifiche accordi sulla base di una “convenzione quadro” che dovrà essere predisposta dall’ANPAL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive). Diversi i punti chiave che le convezioni dovranno seguire. In primis l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività in parola non determinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro e dovrà essere delineata in modo da non incidere sul corretto svolgimento di un eventuale rapporto di lavoro genuino che il percettore degli assegni di sostegno al reddito dovesse trovare.

 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro il decreto rimanda all’entità dell’importo economico dell’utilizzatore la determinazione della sua durata. I lavoratori saranno infatti impegnati nei limiti massimi di orario settimanale “corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita’ analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento“. Le attività dovranno essere organizzate comunque in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno.

 

Gli ultra 60enni. Una specifica attenzione è posta agli ultra 60enni. Le convenzioni quadro, infatti, potranno interessare anche i lavoratori disoccupati senior che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato e che, com’è noto, hanno la maggiore difficoltà a trovare una nuova occupazione. In tale circostanza il decreto prevede un orario di lavoro non superiore a 20 ore settimanali con la corresponsione di un importo mensile pari all’assegno sociale (circa 450 euro), eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno verrà erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’lNPS a cura dell’ente utilizzatore.

 

L’assegno per le attività di pubblica utilità sarà cumulabile con l’assegno e la pensione di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l’assegno, si prevede inoltre il riconoscimento d’ufficio della contribuzione figurativa ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, ai sensi della normativa vigente in materia.

 

Sospensione. Il decreto dispone, infine, che le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. I soggetti utilizzatori dovranno stabilire tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno. Sarà facoltà del soggetto utilizzato concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, sarà facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

 

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore sarà corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL con il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bruno Franzoni
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