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Acconto Tasi: previsto, per i ritardatari, un periodo senza sanzioni o maggiorazioni

lentepubblica.it • 17 Giugno 2014

Ieri (16 giugno) ultimo giorno per pagare l’acconto IMU e TASI senza maggiorazioni (il primo in tutta Italia, il secondo nei Comuni che hanno deliberato entro lo scorso 23 maggio). Dopo il 16 giugno scatta l’obbligo di calcolare un’interesse di mora, almeno sull’IMU dal momento che il Governo ha annunciato mano leggera su ritardi ed errori TASI.

Ecco dunque una sintesi delle regole da seguire.

1. Controllare sul sito del Ministero e il proprio Comune ha deliberato le aliquote IUC 2014 e se lo fatto in tempo utile (23 maggio): diversamente, non sono valide ai fini dell’acconto Tasi di giugno si rimanda a ottobre  (sempre che ci sia una delibera approvata entro il 10 settembre, altrimenti si paga tutto in unica soluzione con il saldo di dicembre), mentre per l’IMU si pagherà utilizzando le aliquote applicate nel 2013.

2. Attenzione a leggere bene le delibere comunali, che non sono sempre chiare: solo pochi Comuni hanno pubblicato specchietti illustrativi o attivato servizi informativi. Né hanno sempre rispettato la regola nazionale: la TASI prima casa non può superare il 3,3 per mille; la somma di TASI + IMU non può superare l’1,14%; in ogni caso, tuttavia, la maggiorazione dello 0,08% non si può “duplicare” ma solo “spalmare” tra prime e seconde case.

3. Applicare correttamente l’aliquota. L’imponibile TASI è lo stesso dell’IMU, quindi si prende la rendita catastale rivalutata del 5% e si moltiplica per il coefficiente relativo alla tipologia d’immobile (per uso abitativo è 160, per uffici 80, per negozi 55, per magazzini 65). Al risultato ottenuto si applica l’aliquota comunale. Quindi, si divide il risultato per due ottenendo l’acconto da versare. Bisogna fare attenzione ad applicare anche le eventuali detrazioni previste a livello locale.

4. Oltre ai proprietari, anche gli inquilini per la prima volta sono chiamati a pagare la TASI, versando una quota fra il 10% e il 30% dell’imposta che grava sull’immobile in cui vivono o che locano, calcolata con l’aliquota di riferimento del proprietario. E’ il Comune a stabilire la percentuale ad essi spettante (mentre senza delibera si applicherebbe di default il 10%). Regole particolari, come per l’IMU, anche per i terreni e fabbricati rurali ad uso agricolo.

5. Per tutti il versamento si effettua con il modello F24 o bollettini postali.

6. Per i ritardatari non è chiaro cosa succederà: normalmente, dovrebbe scattare la maggiorazione dello 0,4% del ravvedimento sprint, che vale per 30 giorni (16 luglio), ma il governo ha annunciato un periodo cuscinetto senza applicazioni di sanzioni o maggiorazioni, in considerazione delle difficoltà applicative. In generale, per chiarire una serie di dubbi interpretativi e applicativi, si possono consultare le FAQ su TASI e IMU del ministero delle Finanze.

FONTE: www.pmi.it

AUTORE: Barbara Weisz

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