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Acquisti su MEPA non obbligatori per valore inferiore a 1000 euro?

lentepubblica.it • 20 Gennaio 2016

acquisti in rete mepaAppalti pubblici: cosa cambia dopo la Legge di stabilità 2016, il Decreto milleproroghe? Vediamo qualche nuovo accorgimento in materia di acquisti di beni e servizi.


Acquisti su MEPA non obbligatori per valore inferiore a 1000 euro? All’Art. 1, comma 502 e 503, infatti, la Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA.

 

All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;

 

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;

 

c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

 

All’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l’acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».

 

Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

 

La normativa vigente prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica) a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni, purché i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva in tal senso. Il comma 1 in esame limita tale possibilità di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni, in quanto richiede che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro Consip.

 

Viene mantenuto l’obbligo della condizione risolutiva per i contratti, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Tale vantaggio economico, però, deve essere in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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