Acquisto buoni spesa in deroga a Codice Appalti: per il TAR del Lazio è legittimo.
La sentenza, in questo caso, si riferisce all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, la deroga al Codice dei contratti esulerebbe nella fattispecie dal potere di ordinanza di protezione civile, perché la dichiarazione dello stato di emergenza – adottata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – avrebbe autorizzato l’adozione delle ordinanze di protezione civile solo in relazione all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 (Codice di protezione civile).
Tra i quali non rientrerebbe dunque il sostegno alimentare alle famiglie in stato di bisogno, riconducibile alle misure della lettera c) dell’articolo 2.
Gli interventi di cui al citato art. 25, co. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 1/18 attengono:
I giudici amministrativi hanno invece dichiarato legittima la pratica.
Secondo quanto riportato nella Sentenza, infatti, in ragione della peculiarità della situazione affrontata, la distribuzione di buoni spesa, rientrante tra le misure di solidarietà alimentare verso quella parte della popolazione che la pandemia ha messo nell’impossibilità e /o nell’estrema difficoltà di fare fronte al quotidiano sostentamento, deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento previsti alla lett. b) dell’art. 25 espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.
Non si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza del TAR.