Si sottolinea, come indicato nelle risposte alle domande frequenti, la necessità di provvedere alla suddetta iscrizione per quegli enti che intendano effettuare affidamenti nei prossimi mesi.
Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7 sono tenute a richiedere l’iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici (di seguito anche A.A.) e gli enti aggiudicatori (di seguito anche E.A.) che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti diretti a propri organismi in house. Tra i nuovi affidamenti vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell’oggetto dell’affidamento.
La domanda di iscrizione, ai sensi del punto 4.4 delle Linee guida, va fatta attraverso esclusivamente l’applicativo disponibile nel sito dell’ANAC, pagina Servizi. Salvo diversa e specifica richiesta da parte dell’ANAC, non dovranno essere inviate con altri sistemi (corriere, posta, e-mail, pec, fax, etc.) notizie e documentazioni inerenti la domanda; esse non saranno comunque prese in considerazione.
E’ possibile riportare negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.) i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco dalla data d’iscrizione, di cui è data comunicazione al soggetto richiedente, a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti necessari per l’iscrizione stessa (punto 5.4 delle Linee Guida N. 7).
Per tutte le FAQ si può consultare questa pagina sul sito dell’ANAC.
Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione