Affidamento Diretto puro e Affidamento Diretto mediato: normativa e “differenze” tra le due tipologie nell’approfondimento a cura del Dottor Luca Leccisotti.
Ultimamente quasi tutta la stampa tecnica di settore ha coniato due tipi di affidamento:
A parere dello scrivente, in diritto amministrativo esiste un solo tipo di affidamento diretto. L’affidamento diretto “puro” e “mediato” sono invenzioni giuridiche degne del più grande artista di diritto amministrativo creativo.
Studiamoci prima la normativa e poi riprendiamo il discorso:
(art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016)
(art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016)
(art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120)
Perfetto. Arrivati a questo punto la stampa (ma non i giudici amministrativi) ritengono che esistono i seguenti tipi di affidamento diretto:
Pare che la “purezza” di questo tipo di affidamento diretto derivi da questa locuzione inserita nei commi menzionati: “…anche senza consultazione di più operatori economici.”
Ma cosa significa quindi “puro” in diritto amministrativo? Forse che il RUP nel suo candore scelga l’operatore economico come lo Spirito Santo? Che la consultazione di più operatori economici faccia diventare “impuro” l’affidamento diretto? Un sano e costruttivo confronto economico tra più operatori sia assolutamente da evitare per non comprometterne la purezza?
Ovvio che no e la denominazione di affidamento diretto puro è la più erronea in assoluto.
E’ impensabile che in un affidamento diretto non si faccia un minimo di confronto economico: se io RUP non svolgo nessuna attività preliminare per verificare l’economicità del prezzo, come faccio ad attestarne la congruità in determina di impegno? Dobbiamo sempre avere un termine di paragone. Sempre.
Qui si “media” perché si affida direttamente previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Ciò posto “valutiamo” almeno 5 operatori economici e poi facciamo l’affidamento diretto. Quindi avendo consultato altre ditte, l’affidamento diretto diventa impuro, utilizzando la terminologia in voga negli ultimi tempi.
Altro aspetto destabilizzante è che l’affidamento diretto “mediato” non è una procedura negoziata.
Lo dice anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.3287/2021: la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante.
Concludendo, a mio avviso, non esistono ne l’affidamento diretto puro ne quello mediato. Esiste l’affidamento diretto che, a seconda degli importi, coinvolge formalmente o meno alcuni operatori economici:
Il tutto è confermato dal tenore dell’art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016:
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
[1] Per acquisto di beni e servizi
[2] Per acquisto di beni e servizi