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Affidamento Diretto puro e Affidamento Diretto mediato

Leccisotti Luca • 27 Dicembre 2021

affidamento-diretto-puro-mediatoAffidamento Diretto puro e Affidamento Diretto mediato: normativa e “differenze” tra le due tipologie nell’approfondimento a cura del Dottor Luca Leccisotti.


Ultimamente quasi tutta la stampa tecnica di settore ha coniato due tipi di affidamento:

  • Affidamento diretto “puro”
  • Affidamento diretto “mediato”

A parere dello scrivente, in diritto amministrativo esiste un solo tipo di affidamento diretto. L’affidamento diretto “puro” e “mediato” sono invenzioni giuridiche degne del più grande artista di diritto amministrativo creativo.

Studiamoci prima la normativa e poi riprendiamo il discorso:

  1. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

(art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016)

  1. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

(art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016)

  1. c) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

(art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120)

Affidamento Diretto puro e affidamento Diretto mediato

Perfetto. Arrivati a questo punto la stampa (ma non i giudici amministrativi) ritengono che esistono i seguenti tipi di affidamento diretto:

AFFIDAMENTO DIRETTO “PURO” [1]

  • 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 fino a € 40.000 iva esclusa
  • 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 fino a € 139.000 iva esclusa

Pare che la “purezza” di questo tipo di affidamento diretto derivi da questa locuzione inserita nei commi menzionati: “…anche senza consultazione di più operatori economici.”

Ma cosa significa quindi “puro” in diritto amministrativo? Forse che il RUP nel suo candore scelga l’operatore economico come lo Spirito Santo? Che la consultazione di più operatori economici faccia diventare “impuro” l’affidamento diretto? Un sano e costruttivo confronto economico tra più operatori sia assolutamente da evitare per non comprometterne la purezza?

Ovvio che no e la denominazione di affidamento diretto puro è la più erronea in assoluto.

E’ impensabile che in un affidamento diretto non si faccia un minimo di confronto economico: se io RUP non svolgo nessuna attività preliminare per verificare l’economicità del prezzo, come faccio ad attestarne la congruità in determina di impegno? Dobbiamo sempre avere un termine di paragone. Sempre.

AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO” [2]

  • 36 comma 2 lett.b) D.lgs. 50/2016 da € 40.000 iva esclusa (oppure fino a giugno 2023 da € 139.001 iva esclusa) fino ad € 214.000 iva esclusa

Qui si “media” perché si affida direttamente previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Ciò posto “valutiamo” almeno 5 operatori economici e poi facciamo l’affidamento diretto. Quindi avendo consultato altre ditte, l’affidamento diretto diventa impuro, utilizzando la terminologia in voga negli ultimi tempi.

Altro aspetto destabilizzante è che l’affidamento diretto “mediato” non è una procedura negoziata.

Lo dice anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.3287/2021: la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante.

Concludendo, a mio avviso, non esistono ne l’affidamento diretto puro ne quello mediato. Esiste l’affidamento diretto che,  a seconda degli importi, coinvolge formalmente o meno alcuni operatori economici:

  • Affidamento diretto fino a € 139.000 i.e. (consultazione INFORMALE di elenchi prezzi, listini, convezioni, etc..)
  • Affidamento diretto da € 139.001 i.e. ad € 214.000 (consultazione FORMALE di preventivi e offerte di almeno 5 operatori)

Il tutto è confermato dal tenore dell’art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016:

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Note

[1] Per acquisto di beni e servizi

[2] Per acquisto di beni e servizi

Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti
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