La Maternità è un periodo di congedo, retribuito, che spetta a tutte le donne lavoratrici che hanno appena avuto un figlio. Questo periodo temporaneo, di cinque mesi (di cui due prima del parto, e tre successivi al parto), è tutelato dal D. Lgs. 151/2001.
Anche la retribuzione, durante il periodo di congedo in maternità, è un diritto di tutte le mamme lavoratrici e anche esso è tutelato dalla legge. Infatti l’art.37 della costituzione recita:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”
Certo, la soluzione a questa domanda sono I permessi per allattamento e lavoro, ovvero vere e proprie pause, di una o due ore che è possibile richiedere per l’allattamento del neonato. Queste pause dedicate al nutrimento del bambino sono valide fino al compimento di un anno di vita del neonato.
Esse devono essere concordate col datore di lavoro in funzione all’orario contrattuale previsto. Però non valgono solo per la madre, infatti, se lei non può usufruire di queste pause, il padre ha l’opportunità di occuparsi del neonato.
L’art.39 cc 1 e 2 del D. Lgs. 151/2001 dichiara che: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Le pause che sono concesse ai genitori sono retribuite, con un ammontare pari al 30% di una giornata di lavorativa ordinaria.
Prima di fare domanda è necessario soddisfare dei requisiti. Innanzitutto il genitore richiedente deve avere un lavoro che sia legalmente riconosciuto dalla legge.
Queste pause possono essere richieste anche dai papà, in casi particolari citati all’ art.40 del D. Lgs. 51/2001 ovvero:
I soggetti interessati devono presentare richiesta al datore di lavoro, ad eccezione di:
In tutti gli altri casi è necessario presentare domanda alla sede INPS di appartenenza.
Invece, nel caso, degli uomini devono presentare richiesta sia al datore di lavoro sia alla sede INPS.
ATTENZIONE: La domanda per le pause giornaliere va richiesta prima del periodo in cui si decide di iniziare con il periodo di sosta.
Fonte: articolo di Mattia Leotta