La Corte di cassazione, con la sentenza 20678 del 14 ottobre 2015, ha affermato che “l’ammortamento deve essere improntato a criterio di sistematicità e le quote di ammortamento non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità”.
Evoluzione processuale dei fatti
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione la deduzione di oltre 600mila euro a titolo di ammortamento di beni strumentali e, in corrispondenza, rettificava il reddito d’impresa a fini delle imposte sul reddito. L’accertamento era fondato sul fatto che la società, fino a quando ha goduto dell’esenzione decennale dall’Irpeg e dall’Ilor, aveva adottato una percentuale di ammortamento dei beni strumentali pari al 50% dei coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1987, mentre dall’anno successivo aveva, senza fornire giustificazione di sorta, elevato la percentuale di ammortamento dei beni medesimi al 100 per cento.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, la società contribuente aveva violato tra l’altro due norme:
La società ricorreva avverso l’avviso di accertamento in Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. Avverso la sentenza della Ctp, la contribuente ricorreva in appello, ottenendo la riforma dell’appellata sentenza.
La Commissione tributaria regionale riteneva che, stante l’insindacabilità delle scelte aziendali di determinazione del risultato del bilancio di esercizio, operate nel rispetto di previsioni normative, il comportamento della società era legittimo e l’omessa annotazione della variazione del piano di ammortamento nella nota integrativa non inficiava la correttezza e la validità del bilancio.
Contro la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione in due motivi:
Pronuncia della Cassazione
A giudizio della suprema Corte, il primo motivo di ricorso è fondato: “ai fini della determinazione del reddito di impresa, la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali”.
Con la conseguenza che, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento, giacché, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 2, cc, l’ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità.
Il fondamento della conclusione alla quale è giunta la Corte si basa sulle notazioni che seguono: