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Annotazione della costituzione di Fondo Patrimoniale nei registri di Stato Civile: chiarimenti

lentepubblica.it • 18 Luglio 2018

annotazione-costituzione-fondo-patrimoniale-registri-stato-civileAnnotazione della costituzione di Fondo Patrimoniale nei registri di Stato Civile: chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno.


Il Ministero dell’Interno esorta i Sindaci a vigilare sul corretto adempimento, da parte degli ufficiali di stato civile, dell’annotazione delle convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c. a margine degli atti di matrimonio. Registri di Stato Civile che sono già stati riordinati nell’ambito delle Unioni Civili.

 

Com’è noto la Corte di Cassazione ha chiarito che “la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. e soggetta aile disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa /e forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio” (Cass. Civ., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658).

 

Risulta in merito onere del notaio rogante, ai sensi dell’art. 34 disp att. c.c., “nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa”.

 

Si rileva quindi la necessita di evidenziare che una volta che il notaio abbia ottemperato a tale incombenza, l’ufficiale di stato civile deve procedere tempestivamente, effettuate le verifiche di Iegge, all’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 69, lettera b) e 102 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

 

Questo poiché secondo il Ministero, l’omessa tempestiva annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile, in particolar modo in presenza di esecuzione immobiliare in danno dei coniugi costituenti il fondo, non risulta né emendabile, né redimibile.

 

In allegato il testo completo della Circolare.

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno
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