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Appalti, affidamenti a ingegneri e architetti: quando sono validi?

lentepubblica.it • 21 Maggio 2018

appalti-affidamenti-ingegneri-architettiAppalti, affidamenti a ingegneri e architetti. Gli enti devono affidare i servizi di ingegneria e di architettura sulla base di un articolato quadro di criteri: pertanto quando questi affidamenti sono validi? Quali no?


L’Anac ha posto in consultazione (con scadenza al 13 giugno) lo schema di bando-tipo per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

 

Il Disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

 

Nei settori speciali, il Disciplinare-tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori ma è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice.

 

Il disciplinare trova, altresì, applicazione nel settore dei beni culturali, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Codice. La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare-tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo.

 

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, si sofferma unicamente sui punti salienti della disciplina dei servizi di ingegneria e architettura e illustra le scelte di campo effettuate su aspetti che attengono alle specifiche clausole.

 

Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l’offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.

 

Sulla copertura assicurativa per l’attività professionale, lo schema prevede, per tutti i professionisti, l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale, e a quanto previsto dall’articolo 24, comma 4 del Codice, che impone ai professionisti di munirsi di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

 

In allegato tutti i documenti correlati:

 

Bando tipo n. 3 – formato pdf (308 Kb)
Allegato n. 1– formato pdf (134 Kb)
Allegato n. 2– formato pdf (82 Kb)
Nota illustrativa – formato pdf (315 Kb)
Modulo osservazioni

 

Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione si pone in consultazione il disciplinare tipo, assegnando per la presentazione dei contributi il termine di trenta giorni che scadrà il 13 giugno 2018 alle ore 24.00.

 

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
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