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Appalti: attestazione SOA anche per imprese in crisi causa Covid e Sisma

lentepubblica.it • 16 Giugno 2022

appalti-attestazione-soa-imprese-crisi-covid-sismaSecondo l’Anac l’attestazione SOA negli appalti vale anche per le imprese in crisi causa Covid e Sisma.


A seguito del parere positivo del Consiglio di Stato, rilasciato lo scorso 27 aprile 2022, l’Anac rende noto, con comunicato del Presidente che pubblichiamo, che le imprese in difficoltà a causa del sisma o della pandemia da Covid-19 possono ottenere l’attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche anche se non hanno il requisito del patrimonio netto di valore positivo di cui ex art. 79, c. 2, lett. c), d.p.r. 207/2010.

Appalti: attestazione SOA anche per imprese in crisi causa Covid e Sisma

Scopo della deroga al requisito sopra richiamato è quello di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà non per motivi di tipo strutturale ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali, appunto, il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l’attività in deroga agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile, scongiurando, dunque, come evidenziato nel comunicato:

il rischio di  compromettere irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’intera economia nazionale, che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter riavviare anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici”.

Perimetro della deroga

La deroga, precisa l’Autorità, tuttavia, non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale ed entro il limite espressamente indicato, rispettivamente:

  • dall’articolo 46 del d.l. 189/2016 – ovvero solo per “le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016” che “non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi
  • e dall’articolo 6 del d.l. n. 23/2020 – ovvero “alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”.

L’Autorità, precisa che l’art. 6 del d.l. 23/2020, a seguito della modifica operata dal d.l. 228/2021, convertito in l. 15/2022, prevede che:

“Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Decorrenza della deroga

A tal riguardo, si ritiene possibile applicare lo stesso criterio interpretativo alla modifica operata sull’art. 6 del d.l. richiamato, relativa alla proroga dell’arco temporale di riferimento per la valutazione delle perdite subite dall’Impresa, esteso all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Pertanto, una volta terminato tale lasso di tempo nel corso del quale le perdite di esercizio non determinano l’applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l’impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo di cui all’art. 79, c. 2, lett.c), del d.P.R. 207/2010.

A tale scopo, considerato che l’attestazione di qualificazione, una volta rilasciata, abilita l’impresa all’esecuzione di lavori pubblici per tutto il periodo della sua validità (cinque anni, con revisione al terzo anno), è necessario prevedere che le SOA, nel caso in cui, per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, dovessero procedere al rilascio dell’attestazione di qualificazione in carenza del requisito di cui all’art. 79, c. 2, lett. c), del d.P.R. 207/2010, provvedano:

  • a comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuto rilascio, con indicazione dell’impresa, nonché degli estremi dell’attestazione di qualificazione rilasciata;
  • allo scadere dell’efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, relativamente alle attestazioni rilasciate in carenza del requisito speciale del patrimonio netto positivo, al monitoraggio circa l’effettiva riacquisizione da parte dell’impresa attestata del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione di decadenza dell’attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
  • comunichino tempestivamente all’Autorità l’esito del monitoraggio svolto.

 

Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da self-entilocali)
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