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Appalti di lavori: per CdS semplice esecuzione non basta a qualificare il concorrente

lentepubblica.it • 7 Gennaio 2021

appalti-di-lavori-esecuzioneUna recente Sentenza del Consiglio di Stato fa luce su alcuni aspetti riguardanti l’esecuzione degli Appalti di Lavori.


Il fatto in questione riguarda un bando dell’Agenzia del Demanio.

L’Agenzia infatti indiceva una procedura aperta per la realizzazione:

  • di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alleAmministrazioni dello Stato
  • e di interventi manutentivi gestiti sul territorio di Roma Capitale.

Appalti di lavori: per CdS semplice esecuzione non basta a qualificare il concorrente

Il Consiglio di Stato infatti, con la sentenza n. 8025/2020, ha chiarito che il concorrente di una gara di appalto di lavori, già al momento della partecipazione, deve essere in possesso del certificato di esecuzione lavori che comprovi i requisiti dichiarati in fase di ammissione.

Pertanto l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando, con riserva di produrre successivamente l’attestazione riguardante il buon esito degli stessi, non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione.

In buona sostanta, il sistema di qualificazione dei concorrenti (maggiori informazioni a questo link) consente di ritenere idonei ad eseguire i lavori oggetto di affidamento.

E quindi ammette alla procedura soltanto gli operatori economici che dimostrino di aver seguito correttamente e proficuamente opere analoghe a quelle oggetto di appalto.

Di conseguenza:

«l’emissione del certificato di esecuzione dei lavori contribuisce in modo determinante ad integrare, anche dal punto di vista strettamente sostanziale, il possesso del requisito di qualificazione. Poiché solo a seguito dell’accertamento da parte della committenza della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell’appalto, esso può ritenersi definitivamente costituito».

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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