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Appalti, esclusione per omessa dichiarazione dei costi indiretti di manodopera

Fabiano Santo • 19 Ottobre 2020

appalti-esclusione-omessa-dichiarazione-costi-manodoperaPer il TAR di Trieste in materia di Appalti è giusta l’esclusione dalla gara per omessa dichiarazione dei costi indiretti di manodopera.


Una Stazione Appaltante esclude un operatore economico rilevando, in particolare la carenza di giustificazioni economiche per le 7.000 ore lavorative che avrebbe affidato in subappalto. Il che renderebbe impossibile valutare la sostenibilità, congruità e correttezza dell’offerta. La ricorrente avrebbe, pertanto, violato il disposto dell’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 che impone di indicare tutti i costi della manodopera, siano essi diretti o indiretti.

Appalti, esclusione per omessa dichiarazione dei costi indiretti di manodopera

A giudizio del TAR Trieste (348/2020)  è corretto il rilievo dell’amministrazione secondo cui l’operatore avrebbe omesso di esplicitare i costi “indiretti” della manodopera, dando luogo ad una sostanziale elusione dell’art. 95 comma 10 citato, da cui deriva necessariamente la sua esclusione dalla gara.

Quanto, in particolare, ai costi del personale impiegato dal subappaltatore, Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500, ha affermato il principio secondo cui

“il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta”. 

Né vi è ragione per ipotizzare un diverso regime dichiarativo con riguardo al personale (interno) che esercitava il servizio di call center. Anche se svolto part-time dal personale della società e quindi ritenuto “a carico delle spese generali dell’impresa”.

La sostenibilità dell’offerta non implica, infatti, la mera copertura dei costi con i ricavi, ma impone che ciò avvenga nel rispetto – tra gli altri – degli obblighi imperativi di fonte giuslavoristica (art. 97 comma 5 lett. d del d.lgs. 50/2016).

Nel caso di specie, le dichiarazioni fornite, anche a seguito dei chiarimenti forniti nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, non hanno reso possibile il controllo di quest’ultima fondamentale condizione.

 

Fonte: articolo di Santo Fabiano
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