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Appalti: solo illeciti gravi escludono dalla gara?

lentepubblica.it • 29 Giugno 2017

appalti legalitaConsultazione telematica sulle «Linee guida n. 6» ANAC, relative agli illeciti nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione dalla gara d’Appalto.


L’art. 80, comma 13, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che l’ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base di tale previsione, l’Autorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

 

Sul piano contenutistico permane una lettura allargata dell’«errore professionale», comprensivo di qualsiasi comportamento che incide sull’ integrità o affidabilità dell’operatore. È stata, tuttavia, ampliata la casistica di illeciti, posti in essere nell’esercizio della professione; rilevano, in particolare, le condanne esecutive per i reati di abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari, reati urbanistici e reati previsti dal Dlgs 231/2001.

 

L’ANAC ha collegato la rilevanza ostativa all’esecutività del provvedimento: rilevano gli illeciti professionali gravi definitivamente accertati, a prescindere dalla loro natura civile, penale o amministrativa. Sulla base di questa nuova impostazione vengono eliminate le previsioni e le disposizioni attinenti alla verifica della sussistenza dei provvedimenti di condanna non definitivi.

 

La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

 

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;

 

2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;

 

3. l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall’offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa.

 

In allegato il testo in consultazione.

 

 

Fonte: ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
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