L’invito a presentare offerta ai soli appaltatori iscritti al Mepa non sostanzia una procedura aperta di tipo concorrenziale – come richiesto dalle linee guida Anac n. 4 per poter derogare al principio della rotazione – ma una «procedura ristretta» che non consente alcune deroga al criterio dell’alternanza tra imprese.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento e la revoca, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento d’aggiudicazione definitiva nonché “di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ancorché non noti alla ricorrente, e in particolare:
illegittimo l’operato dell’Amministrazione che non avrebbe dovuto invitare alla gara in esame il gestore uscente in applicazione del principio della “rotazione” nella aggiudicazione delle forniture sotto soglia di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016.
Il principio di rotazione, sulla scorta di quanto espressamente precisato dall’ANAC, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
In particolare, l’espletamento della procedura negoziata sarebbe stata preceduta da “una fase di evidenza pubblica” attraverso la quale la Stazione appaltante avrebbe chiesto l’invio di manifestazioni di interesse.
Sin dalla prima fase della procedura è stata limitata la possibilità di far pervenire la manifestazione d’interesse a partecipare ai soli operatori che fossero iscritti al portale denominato Acquisti in rete Pa». Di fatto, i non iscritti al portale «non hanno potuto partecipare alla procedura in esame» e in questo modo non possono ritenersi realizzati «i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario».
In allegato il testo completo della Sentenza.