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Appalti, Obbligo MEPA: con la Legge di Bilancio 2019 cambia la soglia

lentepubblica.it • 15 Gennaio 2019

appalti-obbligo-mepa-legge-di-bilancio-2019Appalti, Obbligo MEPA: con la Legge di Bilancio 2019 arriva una novità importante. Cambia, infatti, la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA.


Appalti, Obbligo MEPA: con la Legge di Bilancio 2019 cambia la soglia. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. – realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A. – affianca da quasi vent’anni le Amministrazioni nella gestione del cambiamento dei loro processi di acquisto.

 

Per questo il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed il suo portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente.

 

La recente Legge di Bilancio 2019, tra le varie modifiche operate nel settore Appalti Pubblici, ha introdotto anche alcune novità per il MEPA e il mondo degli acquisti in rete della PA.

 

Appalti: Obbligo MEPA e Legge di Bilancio 2019

 

Infatti, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Il comma 130 dell’articolo 1 della Legge n.145/2018 dispone che

 

“all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”.

 

Si tratta, degli acquisti di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori e dei servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura che non sono sottoposti all’obbligo di approvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A).

 

Sanzioni per chi non rispetta nelle gare di appalti l’obbligo del MEPA

 

Si ricorda che i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26 comma 3 della L.488/1999 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.:

 

  • sono nulli
  • costituiscono illecito disciplinare
  • sono causa di responsabilità amministrativa (ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza del prezzo CONSIP e quello indicato nel contratto)

 

Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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Fernando Fazio
Fernando Fazio
20 Febbraio 2019 10:01

Innalzando la soglia di acquisto da 1.000 a 5.000 si favorisce il malaffare e si penalizzano le imprese che dalle pubblicazioni obbligatorie traggono vantaggio per l’allargamento del mercato al territorio nazionale.

chiara
chiara
Reply to  Fernando Fazio
23 Aprile 2019 17:05

Perfetto! Allora continuiamo a fare TD Mepa da 500 o poco più Euro con inutili dichiarazioni che non saranno mai verificate…certo che così il malaffare si combatte! E chi fa le verifiche sulle aziande??