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Appalti: senza PASS OE nessuna sanzione, in quali casi?

lentepubblica.it • 10 Settembre 2015

pass oe appaltiDal 1° Gennaio 2014 è stato avviato, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

 

Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS.

 

Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).

 

Questo strumento tuttavia, se mancante, può determinare delle sanzioni? Ecco la risposta: la mancata produzione del «passoe» in una procedura di appalto pubblico non costituisce una carenza documentale essenziale assoggettabile sanzioni. È quanto afferma il Tar del Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza del 7 agosto 2015 n.10753.

 

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”.

 

La materia è disciplinata dall’ articolo 6-bis, comma 1 del codice dei contratti pubblici il quale, dal 1° gennaio 2013, impone alle stazioni appaltanti di effettuare la verifica sul possesso dei requisiti «esclusivamente» tramite la Bdncp e il sistema Avcpass che negli anni scorsi l’Autorità ha messo a punto.

 

Nel caso esaminato dal Tar, peraltro, in base alla lex specialis, non rientrava, tra i documenti richiesti ai concorrenti per comprovare il possesso dei criteri di partecipazione alla gara, anche il «passoe». Se il sistema Avcpass non funziona, la stazione appaltante non può escludere il concorrente o applicare le sanzioni previste dal meccanismo del cosiddetto «soccorso istruttorio».

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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