Nel caso specifico, un Comune aveva pubblicato sull’albo pretorio online un avviso esplorativo. Oggetto dell’avviso il sollecito di manifestazioni di interesse alla partecipazione a una procedura negoziata ex art. 36 comma 2-b del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Nello specifico si trattava della concessione trentennale della gestione della farmacia comunale.
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante.
Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione.
Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante.
Assume, infine, un rilievo particolare la distribuzione della popolazione residente. Criterio che può assicurare a tutte le farmacie (e in particolare a quella della ricorrente, prossima alla distanza legale) un bacino di clientela tendenzialmente esclusivo.
Questo tenendo conto della polarizzazione dei centri abitati, della situazione della viabilità, e delle difficoltà pratiche di spostamento a piedi. È verosimile che questi fattori porteranno a una sostanziale fidelizzazione della clientela nei centri abitati di riferimento.
A questo link il testo completo della Sentenza.