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Appalti, Programma di Lavori e Acquisti: lo schema di Decreto

lentepubblica.it • 10 Ottobre 2017

Documentation Concept FlatPronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale lo schema di decreto, elaborato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Economia, riguardante il «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali».


 

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

 

Il decreto si compone di 11 articoli e due allegati, contenenti gli schemi-tipo per la programmazione. Le nuove regole, di fatto, slittano di un anno rispetto alla previsione contenuta nella bozza di decreto, in quanto l’approvazione del programma, in base al primo comma dell’articolo 21 del codice, è coerente con i documenti programmatori e di bilancio.

 

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

L’ente deve individuare una struttura e il soggetto referente per la redazione del programma, che può essere unico per lavori e acquisti, con il compito di coordinare dati, informazioni e proposte dei Responsabile unico del procedimento (Rup). Il programma va redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

 

La mancata predisposizione del programma per negligenza, attiva responsabilità, quanto meno disciplinari, dei soggetti tenuti all’adempimento.

 

In attesa della pubblicazione del decreto vige la disciplina transitoria di cui all’articolo 216, comma 3, del codice.

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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