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Appalti pubblici. Abrogazione dell’obbligo di pubblicazione sui giornali

lentepubblica.it • 29 Aprile 2014

L’art. 26 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha apportato modifiche agli articoli 66, comma 7, e 122, comma 5, del d. lgs. 163/2006, prevedendo l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani in materia di appalti pubblici e l’inserimento di tutte le informazioni sull’avviso di pubblicazione in GURI.
Lo stesso articolo ha poi introdotto i nuovi comma 7 bis e 5 bis, rispettivamente agli articoli 66 e 122 del Codice dei Contratti Pubblici, che spostano le spese per la pubblicazione sulla GURI a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà rimborsarle alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il decreto legge si applica a tutte le procedure di gara pubblicate in GURI a partire dal giorno 24 aprile 2014.

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Art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della
stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione
degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è effettuata entro il sesto
giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte
dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente
decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può
comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di
cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”;
b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di
committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione
decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque,
quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è
effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica
e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di
cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”

 

appalti 2

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