Pubblicata la nota Anci relativa alla nomina dei commissari di gara, come previsto dagli articoli 77 e 78 del D.Lgs n. 50/2016.
Dal 15 gennaio 2019, quando il criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, compete ad una commissione giudicatrice composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
Da tale data le stazioni appaltanti non potranno più nominare discrezionalmente i conmùssari di gara ma dovranno richiedere, tramite l’applicativo messo a disposizione, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell’art. 77 comma 3 dcl codice contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. I commissari devono essere iscritti all’Albo anche nell’ipotesi in cui appartengono alla stazione appaltante che indice la gara.
Nel caso di Comuni non capoluogo di provincia che ricorrono alle forme aggregative di cui all’art. 37 conuni 3 e 4 del codice contratti, è considerato interno alla stazione appaltante il com1nissario di gara, scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati, anche nell’ipotesi in cui non sia stato perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative, ma a condizione che si sia deliberato di dar vita a tali forme aggregative.
L’obbligo di no1nina di com1nissari esterni è assoluto – commissari e presidenti – per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria. Le Stazioni appaltanti potranno, invece, nommare alcuni componenti interni – ad esclusione del Presidente -nel rispetto del principio di rotazione, nelle ipotesi di:
Sono considerati di non particolare complessità le procedure svolte attraverso i sistemi dinamici di acquisizione previsti dall’art. 55 del codice contratti pubblici; le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del codice contratti pubblici.