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Assegni familiari: disposizioni della Corte di Giustizia UE

lentepubblica.it • 10 Novembre 2014

Il part time non dimezza solo l’orario di lavoro, ma anche gli assegni familiari spettanti al lavoratore. Con la sentenza 5 novembre 2014, causa C-476/12 la Corte di Giustizia mette ordine nel campo degli assegni familiari spettanti ai lavoratori per i figli a carico, anche con riguardo alle previsioni specifiche dei CCNL. La domanda proposta alla Corte UE verteva sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, nonché sull’interpretazione dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La questione era sorta i Austria in merito a un assegno per figli a carico erogato sulla base del contratto collettivo

 

La normativa dell’Unione

Ai sensi della clausola 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, quest’ultimo ha per oggetto «di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale».

La clausola 4 di tale accordo quadro, intitolata «Principio di non-discriminazione», prevede quanto segue:

«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno, si applica il principio del “pro rata temporis”.

 

La causa

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale debba essere interpretata nel senso che il principio “pro rata temporis” si applica al calcolo dell’importo di un assegno per figli a carico erogato dal datore di lavoro di un lavoratore a tempo parziale in esecuzione di un contratto collettivo . A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’assegno per figli a carico di cui trattasi non è una prestazione prevista dalla legge ed erogata dallo Stato. Esso è versato dal datore di lavoro sulla base di un contratto collettivo, negoziato dalle parti contraenti, a favore dei lavoratori con figli a carico.14 Ne consegue che detto assegno non può essere qualificato come «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), benché il suddetto assegno persegua obiettivi analoghi a quelli di talune prestazioni previste da detto regolamento. In secondo luogo, occorre constatare che stando a queste stesse informazioni, confermate in udienza, le parti nel procedimento principale, concordano nel ritenere che l’assegno di cui trattasi costituisca una retribuzione versata al lavoratore. Tale qualificazione dell’assegno per figli a carico corrisponde, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, a quella derivante dal diritto dell’Unione.

Infatti, si deve ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, per «retribuzione» si intende, conformemente all’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. Per costante giurisprudenza tale nozione comprende tutti i vantaggi, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo Orbene, poiché l’assegno per figli a carico fa parte della retribuzione del lavoratore, esso è determinato dai termini del rapporto di lavoro concordati tra quest’ultimo e il datore di lavoro.

Ne consegue che se, secondo i termini di tale rapporto di lavoro, il lavoratore è assunto a tempo parziale, occorre considerare che il calcolo dell’assegno per figli a carico in applicazione del principio “pro rata temporis” è oggettivamente giustificato, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e opportuno, ai sensi della clausola 4, punto 2, di detto accordo quadro . A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che è evidente come la natura della prestazione oggetto del procedimento principale non possa ostare all’applicazione della clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, dal momento che l’assegno per figli a carico, rientrando tra i vantaggi pagati in denaro al lavoratore, è una prestazione divisibile. Dall’altro lato, occorre ricordare che la Corte ha già applicato il principio “pro rata temporis” ad altre prestazioni a carico del datore di lavoro e collegate a un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Infatti, la Corte ha dichiarato che, in caso di lavoro a tempo parziale, il diritto dell’Unione non osta né al calcolo di una pensione di vecchiaia effettuato secondo il principio “pro rata temporis” né a che le ferie annuali retribuite siano calcolate secondo tale medesimo principio . Infatti, la considerazione di un orario di lavoro ridotto rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno costituisce un criterio obiettivo che consentiva una riduzione proporzionata dei diritti dei lavoratori interessati.Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale deve essere interpretata nel senso che il principio “pro rata temporis” si applica al calcolo dell’importo di un assegno per figli a carico erogato dal datore di lavoro di un lavoratore a tempo parziale, in esecuzione di un contratto collettivo .

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, deve essere interpretata nel senso che il principio “pro rata temporis” si applica al calcolo dell’importo di un assegno per figli a carico erogato dal datore di lavoro di un lavoratore a tempo parziale, in esecuzione di un contratto collettivo.

 

 

FONTE: ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Sindacato Unitario

AUTORE: Renzo La Costa

 

 

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