Usare vecchi assegni può essere pericoloso. Ci si dimentica infatti di apporre su quelli di importo pari o superiore a mille euro la clausola “non trasferibile”? Si rischia una sanzione che può arrivare fino a 50mila euro. È quanto ricorda l’Abi (l’Associazione Bancaria Italiana), in un vademecum ad hoc.
L’assegno circolare è un titolo di credito “a vista” che consente di eseguire pagamenti senza che sia necessario far circolare denaro contante. Esso è quello predisposto dalla banca su richiesta del cliente: quest’ultimo deposita del denaro necessario al pagamento dell’assegno presso l’istituto di credito e questo rilascia il titolo.
Dunque, il pagamento dell’assegno è sempre certo, visto che i soldi sono stati versati prima ancora dell’emissione dell’assegno.
Per poter ottenere tale assegno è necessario farne espressa richiesta a un istituto di credito, il quale lo rilascia dopo che presso di esso sia stata depositata anticipatamente la somma di denaro corrispondente all’importo dell’assegno.
Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono sempre riportare l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Oltre data e luogo di emissione, importo e firma. La dicitura “non trasferibile” è presente da anni sugli assegni consegnati dalla banca.
Si ricorda anche che, secondo l’art. 491 cod. pen.:
«Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso».