L’assegno per congedo matrimoniale 2019 è erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile o concordatario, da usufruire nei 30 giorni successivi alle nozze.
L’assegno per il congedo matrimoniale è pari a:
L’assegno è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea.
L’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
INPS paga direttamente l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.
I lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio.
Se non è possibile produrre la certificazione nei termini, si può presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.
I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi presentano domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola in tre voci:
I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio. I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio.