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Assegno Unico Figli da Luglio 2021: la misura “ponte” per chi non riceve benefici

lentepubblica.it • 4 Giugno 2021

assegno-unico-figli-luglio-2021Assegno Unico Figli: la misura ponte per l’assegno unico, valida da luglio a dicembre 2021 per chi non gode già di assegni familiari, approvato dal CdM.


In sintesi ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro. Le famiglie con Isee fino a 7000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. 50 euro in più per ogni figlio disabile

Requisiti: pagare le tasse in Italia e residenza minimo da 2 anni. Ammessi cittadini Ue e chi ha permesso soggiorno almeno semestrale per lavoro o ricerca.

Ma vediamo più in dettaglio le novità in programma.

Assegno Unico Figli a partire da Luglio 2021

Sembra confermata la partenza dal prossimo 1 luglio senza slittamenti o rinvii. Da quella data, la norma ponte dovrebbe consentire la ‘copertura’ solo per alcune categorie che fino ad ora ne erano prive, vedi disoccupati e lavoratori autonomi. Poi dal 2022 verrà prevista l’estensione dell’assegno.

L’assegno unico figli viene definito nella legge 46/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 82 del 6 aprile 2021, che delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Modulo di Domanda per Assegni Familiari Dipendenti Pubblici nel 2021.

A chi tocca?

Fatti salvi i limiti Isee previsti dalle nuove norme allo studio, potrà accedere all’assegno unico per i figli chi paga le tasse in Italia e sia residente nel Paese da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

In questa fase transitoria il beneficio verrà attribuito a tutte quelle famiglie che finora erano escluse dagli assegni familiari: lavoratori autonomi, soggetti inattivi o incapienti, percettori di Reddito di cittadinanza, ma anche dipendenti che finora sono rimasti fuori dagli assegni per ragioni di reddito familiare.

Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza.

In cosa consiste?

L’assegno unico familiare consiste in un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Inoltre, l’assegno si eroga in base all’Isee, ed è composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo della famiglia.

L’idea è dunque partire comunque da luglio, ma con la «misura ponte», estesa per sei mesi alle famiglie con figli da 0 a 18 anni.

A quanto ammonta?

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'”assegno ponte” prevede un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio, in base all’Isee. L’importo massimo mensile è 167,5 euro per primo e secondo figlio, cifra che cresce del 30% dal terzo figlio in poi. Sono previsti poi 50 euro in più per ciascun figlio disabile.

Requisiti

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Decorrenza

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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