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Dal 1° Luglio niente più attestati di rischio cartacei per assicurazioni auto

lentepubblica.it • 2 Luglio 2015

auto_aziendaleCambiano dal 1° luglio le regole per le assicurazioni auto, anche per le flotte aziendali, per effetto del provvedimento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 35 del 19 giugno, attuativo dell’articolo 5 del provvedimento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Il nuovo provvedimento con il quale l’IVASS ha introdotto importanti semplificazioni per il mondo delle assicurazioni è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, dal momento in cui entrerà in vigore, tutti gli attestati di rischio delle automobili verranno conservati in una Banca dati controllata dall’Istituto.

 

Questo significa che dal 1° luglio 2015 sparisce l’attestato di rischio cartaceo e l’obbligo per il cliente di presentare alla compagnia assicuratrice con la quale vuole assicurare il proprio veicolo, sarà l’assicurazione stessa a dover recuperare le informazioni necessarie dall’apposito data base. L’attestato di rischio in forma cartacea avrà quindi solo valore informativo e non servirà per la stipula delle polizze assicurative.

 

La Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 maggio 2015 ha pubblicato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, adottato dall’Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che riguarda la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio e la sua dematerializzazione.

 

Il Provvedimento conclude la prima fase del progetto sulla “dematerializzazione”, cui seguirà il passaggio all’attestato “dinamico”.

 

Infatti, l’approvazione del Regolamento ha concluso la prima fase del progetto “dematerializzazione dell’attestato di rischio” ed è il frutto del confronto con gli operatori del mercato, imprese ed intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti in sede di pubblica consultazione.

 

L’IVASS ha previsto anche una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato di rischio c.d. “statico” (che fotografa la situazione corrente) all’attestato “dinamico”, generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE.

 

Nel presente Regolamento si intendono per:

 

a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private);

 

b) «impresa» o «assicuratore»: l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile auto nonche’ l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

 

c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore» o, in breve, «r.c.a.»: l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita’ del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

 

d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

 

e) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);

 

f) «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

 

g) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;

 

h) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il contratto e’ assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosita’ pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita’ della garanzia prestata;

 

i) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto e’ assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS, con proprio provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilita’ delle offerte assicurative r.c. auto;

 

j) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;

 

l) «regole evolutive»: modalita’ definite rispettivamente dalla singola impresa e dall’IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della classe di merito CU di cui alla lettera i);

 

m) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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