Esenzione IRAP per professionisti che condividono con un’associazione professionale attrezzature e personale: nuova sentenza di Cassazione su IRAP e sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Esenzione IRAP per i professionisti che condividono spazi di lavoro, attrezzature e personale con un’associazione, ma come contribuenti restano persone fisiche una vera e propria “autonoma organizzazione”: lo stabilisce una sentenza di Cassazione (numero 1662 del 28 gennaio 2015), che interviene su un concetto a lungo dibattuto dalla giurisprudenza, quello appunto relativo all’autonoma organizzazione, che è il presupposto impositivo IRAP. Come è noto, se non c’è autonoma organizzazione il professionista non deve pagare l’IRAP (che è la tassa sui redditi delle imprese).
Il punto è importante, in considerazione della proliferazione di forme di condivisione, come il coworking, ma anche per le controversie che da anni sussistono in merito ad esempio alla corretta classificazione degli studi professionali, o di altre forme di associazione professionale. Il caso in esame riguarda un medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, che faceva parte di un’associazione professionale che mette a disposizione attrezzature e personale.
Mera condivisione di servizi
La sentenza stabilisce che per il professionista in questione c’è l’esenzione IRAP, perché «l’associazione alla quale il contribuente aderisce non prevede sostituzione fra gli associati nell’assistenza alla rispettiva clientela» e risulta di fatto «finalizzata esclusivamente all’utilizzo comune di sedi, attrezzature mediche e personale amministrativo». E questa situazione, secondo la sentenza, non rappresenta un esercizio in forma associata di un’arte o professione, ma «una forma di mera condivisione di servizi (e delle relative spese) fra soggetti ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone interamente il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall’attività degli altri».
Autonoma organizzazione
È diverso, specifica la Cassazione, il caso in cui il contribuente sia uno studio professionale associato, che è dotato di “autonoma organizzazione” e quindi è soggetto IRAP. In questo specifico caso, il contribuente resta invece il professionista persona fisica, che condivide spazi, attrezzature, e anche personale, ma resta un singolo professionista.
La Corte propone una serie di precedenti giurisprudenziali relativi al concetto di autonoma organizzazione:
Ci sono poi altre sentenze, che valutano i diversi casi con un approccio empirico e stabiliscono una serie di precedenti a cui si può fare riferimento: c’è autonoma organizzazione se il contribuente è responsabile dell’organizzazione, se impiega beni strumentali eccedenti rispetto a quanto si ritiene sia il minimo indispensabile per esercitare l’attività in assenza di organizzazione, se si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Si può aggiungere che naturalmente è un caso di impresa vera e propria quello della Società tra Professionisti, STP, introdotta dalla Legge di Stabilità 2012.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Barbara Weisz
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