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Scadenze: come presentare nella dichiarazione dei redditi l’assegnazione di beni a soci o familiari

lentepubblica.it • 23 Ottobre 2014

La scadenza riguarda anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a favore dell’impresa, ma soltanto se di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro.

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ovvero in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti, in altre parole, quest’anno, entro giovedì 30 ottobre, chi esercita un’attività d’impresa, in forma individuale o collettiva, deve comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni dati in uso dall’impresa a familiari dei soci o ai soci e familiari di altra società appartenente allo stesso gruppo.
L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui si continua a utilizzare nell’anno di riferimento della comunicazione.

L’adempimento è richiesto soltanto in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pagato alla società per il godimento del bene, differenza che, per il socio (o familiare) utilizzatore, rappresenta un “reddito diverso”.
In alternativa, può provvedere alla comunicazione anche lo stesso socio o familiare.

La stessa scadenza riguarda anche la comunicazione, da parte delle imprese, dei dati dei soci o familiari dell’imprenditore (con relativi importi) che, nel 2013, hanno concesso finanziamenti o effettuato capitalizzazioni a favore dell’azienda, di importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, almeno pari a 3.600 euro.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente via web, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Beni dell’impresa
Per quanto riguarda i beni di impresa concessi in uso a un socio o a un familiare dell’imprenditore, è previsto l’obbligo di comunicare, con apposito modello disponibile sul sito delle Entrate, tutte le informazioni inerenti al bene e alla persona che beneficia dello stesso.
Per coloro che utilizzano il bene aziendale, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo corrisposto costituisce “reddito diverso”, da far concorrere al reddito imponibile (articolo 2, comma 36-terdecies, Dl 138/2011). All’impresa concedente, invece, viene preclusa la possibilità di portare in deduzione i costi relativi ai beni dati in uso (successivo comma 36-quaterdecies).

Rientrano tra i beni da inserire nella comunicazione: autovetture e altri veicoli; unità da diporto; aeromobili; immobili; altri beni (ad esempio, cellulari, computer, eccetera), solo se di valore superiore a tremila euro, al netto dell’Iva.
Restano fuori dalla comunicazione: i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale, agli amministratori e al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a Enc soci, che li utilizzano per soli fini istituzionali; gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni a uso pubblico per i quali spetta l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

Le informazioni richieste nella comunicazione sono:

  • tipologia di utilizzo del bene (uso esclusivo o non esclusivo)
  • data di subentro, se c’è stato un precedente utilizzatore
  • data di inizio concessione bene (se l’utilizzo del bene è iniziato prima dell’1 gennaio 2012, va indicato “01012012”)
  • data di fine concessione bene, se nell’anno ha avuto fine il godimento del bene
  • titolo con cui è concesso il bene, se in comodato, in uso o per altra forma di godimento
  • corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto
  • valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir e ai criteri evidenziati nelle circolari 24/E e 36/E del 2012.

Finanziamenti e capitalizzazioni
L’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superiore ai 3.600 euro riguarda tutti coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale sia collettiva.
Nel modello deve essere indicata la somma dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati, a favore dell’impresa, nello stesso periodo d’imposta, dal singolo socio o dal familiare dell’imprenditore. Per ognuno di loro, va compilato un modulo distinto.

Il limite di 3.600 euro, che determina l’obbligatorietà della comunicazione, deve essere verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare. A tal fine, vanno considerati i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate, nello stesso periodo d’imposta, dall’impresa al socio o al familiare.
Così, ad esempio, se un socio effettua finanziamenti e, nel corso dello stesso anno, le somme gli vengono rimborsate, la comunicazione deve comunque essere presentata per il totale dei finanziamenti (sempre se, complessivamente, di importo almeno pari a 3.600 euro), senza tener conto del saldo.

Esempio:

 

26 gennaio 2012 Finanziamento 2.500,00 euro
4 marzo 2012 Finanziamento 3.500,00 euro
22 maggio 2012 Restituzione – 4.000,00 euro
24 maggio 2012 Finanziamento 5.500,00 euro
8 settembre 2012 Restituzione – 7.500,00 euro
Saldo 0,00 euro

Nel caso rappresentato, a fine anno il saldo è pari a zero, ma la comunicazione deve essere effettuata comunque per l’importo totale di 11.500 euro (2.500 + 3.500 + 5.500).

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Sonia Angeli

 

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Fonte:
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