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Bonus 800 euro mamme: uno schema di riepilogo

lentepubblica.it • 8 Maggio 2017

mamme bonus 800 euroBonus mamme di 800 euro: ecco tutto quello che c’e’ da sapere, spiegato in un sintetico schema dalla CGIA Mestre.


 

Agevolazione permanente dal 2017

 

Possono godere dell’agevolazione

 

 

Donne gestanti o madri in possesso dei seguenti requisiti:

·       Residenza in Italia;

·       Cittadinanza italiana o comunitaria; si precisa che le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;

·        Cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo(1), oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE(2).

 

 

Evento che si deve verificare

 

Il premio di 800€ può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1 gennaio 2017:

a) Compimento del 7° mese di gravidanza;

b) Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

c) Adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva (ai sensi Legge 184/1983);

d) Affidamento preadottivo nazionale(3) o internazionale(4).

 

 

 

In cosa consiste il premio

 

Il premio di 800€ è corrisposto in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione, affidamento) ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Si deve presentare apposita domanda all’INPS.

 

Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

 

L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.

 

Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore della richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale della richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

 

 

Termini di presentazione delle domande

 

La domanda va presentata all’INPS:

 

 

–      Gravidanza, va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto;

–      Parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino;

–      Adozione/affidamento preadottivo, sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo(5)

 

 

Se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria, (se non vengono allegati la copia dei titoli di soggiorno), è necessario indicare gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero del titolo, questura che lo ha rilasciato).

 

La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per il soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.

 

 

Modalità di presentazione delle domande

 

La domanda dovrà essere presentata all’INPS con modalità esclusivamente telematica(6).

 

Si dovrà specificare l’evento. Con riferimento allo stesso minore dovrà essere presentata una unica domanda, tramite le seguenti modalità:

 

1)   WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino>autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita;

 

2) Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

 

3) Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

 

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

 

Per ulteriori precisazioni sulla documentazione si rimanda alla circolare INPS n 78 del 28 aprile 2017:

 

–      Paragrafo 3a per domande presentate dopo il compimento del 7° mese di gravidanza;

 

–      Paragrafo 3b per domande presentate dopo la nascita, affido, adozione.

 

 

 

Ulteriori informazioni

 

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

 

Si ricorda che alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 con ISEE non superiore a 25.000€ spetta (su domanda all’INPS) un assegno di importo annuo di 960€ erogato mensilmente sino al compimento del 3 anno del bambino.

 

 

Riferimenti normativi

 

Art 1 comma 353 Legge 11 dicembre 2016 n 232

 

Circolare INPS n 39 del 27 febbraio 2017

 

Circolare INPS n 61 del 16 marzo 2017

 

Circolare INPS n 78 del 28 aprile 2017

 

 

 

 

NOTE:

 

(1) Art 9 D.Lgs. 286/1998
(2) Art 17 e Art 17 D.Lgs 30/2007
(3) Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi art 22 comma 6 della Legge 184/1983;
(4) Affidamento preadottivo internazionale ai sensi art 34 della Legge 184/1983.
(5) Se non vengono allegati id documenti, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data del deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentono all’INPS di reperire il provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
(6) La relativa procedura sarà messa a disposizione a partire dal 4 maggio 2017.

 

 

 

Fonte: CGIA Mestre
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