Ecco le ultime novità e la guida all’interessante agevolazione introdotta a favore di giovani che vogliono acquitare la prima casa di proprietà.
L’agevolazione è stata introdotta dal decreto Sostegni-bis: introduce un bonus in favore di giovani under 36, entro determinati livelli di ISEE, in occasione dell’acquisto di un immobile ad uso abitazione in presenza dei requisiti per la prima casa.
Nello specifico risulta interessante la guida del Consiglio Nazionale del Notariato, che ha pubblicato un elenco di domande e risposte per sciogliere dubbi e perplessità riguardanti il bonus mutui prima casa under 36 previsto dal Decreto sostegni bis (dl 73/ 2021).
Bonus zanzariere: cos’è, quali sono i requisiti e come richiederlo.
La norma prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa” e, quindi, escluse quelle di categoria catastale A1, A8, A9.
Anche le relative pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
La norma riconosce agli acquirenti da Impresa un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto.
Il credito d’imposta:
La norma dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.
Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.
Si decade dall’agevolazione prima casa per:
In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.
Laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi.
Non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.