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Bonus Pubblicità 2021: domande con due modalità di calcolo e differenti requisiti

Giusy Pappalardo • 14 Marzo 2021

bonus-pubblicita-2021-domande-con-due-modalita-di-calcolo-e-differenti-requisitiDal Dipartimento per l’informazione e l’editoria arrivano tutti i chiarimenti sulle domande per il Bonus Pubblicità 2021: due modalità di calcolo e differenti requisiti quest’anno.


Dal 1° al 31 marzo 2021 risulta infatti possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

A questi servizi si può accedere tramite:

  • Spid
  • Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE)
  • e con Entratel e Fisconline.

Scopriamo quali sono le novità in relazione alle modalità di calcolo ed ai requisiti.

A questo link potete consultare il nostro approfondimento sul Bonus Pubblicità 2021.

Bonus Pubblicità 2021: domande con due modalità di calcolo e differenti requisiti

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha infatti aggiornato il modello e le istruzioni per la compilazione per il credito d’imposta del bonus pubblicità 2021.

La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.

Due modalità di calcolo e differenti requisiti, pertanto, per il bonus pubblicità nel biennio 2021 e 2022:

  • regime straordinario per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
  • regime ordinario, invece, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per gli investimenti sul canale “Stampa”, quindi, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio inizialmente previsto solo per l’anno 2020, individuando già il plafond disponibile.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, si torna alla disciplina a “regime”: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1 per cento.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

Il Modello e le Istruzioni aggiornate

A questo link potete consultare il modello appena aggiornato.

Invece a questo link potete consultare le nuove istruzioni.

 

Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
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