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Bonus Pubblicità: modello e modalità di fruizione del credito

lentepubblica.it • 2 Agosto 2018

bonus-pubblicita-modello-modalita-fruizioneBonus pubblicità, definiti modello e modalità di fruizione del credito. Ecco tutte le indicazioni utili.


Approvato, con il provvedimento del capo dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, datato 31 luglio 2018, il modello (con le relative istruzioni) di comunicazione telematica necessaria per l’accesso all’incentivo fiscale riconosciuto in caso di investimenti pubblicitari incrementali realizzati sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

 

L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, mentre il Dpcm 16 maggio 2018 n. 90 ha stabilito, nel rispetto della normativa europea, le modalità applicative della misura e le regole per l’accesso al contributo.

 

A questo link tutte le informazioni riguardanti il Bonus Pubblicità.

 

La comunicazione deve essere presentata dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali che intendono beneficiare dell’incentivo per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (anche on line) e su tv e radio locali (analogiche o digitali), effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.

 

Per la compilazione, attenzione all’anno

 

Nel modulo può essere barrata la casella corrispondente alla “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente gli investimenti programmati per l’anno agevolato, o alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, in cui si dichiara la concreta realizzazione degli investimenti indicati precedentemente nella comunicazione di accesso al credito.

 

Attenzione per il 2017, la scelta è obbligata: va presentata soltanto la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

 

Nel caso in cui il contributo richiesto superi i 150mila euro, l’interessato deve rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

 

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011).

 

Comunicazione, soltanto on line

 

Il modello può essere presentato, esclusivamente per via telematica, al dipartimento per l’Informazione e l’editoria, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal richiedente il contributo o da una delle società dell’eventuale gruppo societario oppure da un intermediario abilitato. L’accesso all’area riservata del sito delle Entrate dal quale effettuare l’invio può avvenire tramite Spid, le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia oppure con la Carta nazionale dei servizi.

 

Il sistema restituirà, sempre on line, l’attestazione della corretta trasmissione del modello.

 

Tempistiche diverse per la presentazione

 

Le dichiarazioni sostitutive per beneficiare degli investimenti 2017 e le comunicazioni per l’accesso al credito riguardanti gli investimenti 2018 devono essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Invece, le dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti 2018 dovranno essere trasmesse dal 1° al 31 gennaio 2019.

 

Il “responso” per il 2018 arriverà entro il prossimo 21 novembre: il dipartimento pubblicherà online l’elenco dei richiedenti con l’indicazione dell’eventuale somma teoricamente spettante, in attesa della ripartizione definitiva dei fondi stanziati. Un successivo provvedimento renderà noto l’ammontare del credito effettivamente fruibile per gli investimenti realizzati negli anni 2017 e 2018.

 

Ordinariamente

 

Il provvedimento del 31 luglio detta le modalità specificatamente per le annualità 2017 e 2018, in attesa del via libera della Comunità europea alla maggiorazione del credito d’imposta prevista (e temporaneamente sospesa) per le microimprese, le piccole e medie imprese e per le start-up innovative. In via ordinaria, la comunicazione dovrà essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. Per ogni annualità può essere presentata soltanto un comunicazione e una dichiarazione sostitutiva, e in caso di più invii l’ultima è ritenuta quella valida.

 

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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