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Bonus Ricerca e Sviluppo: modalità di fruizione e controlli

lentepubblica.it • 28 Luglio 2015

ricercaL’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta previsto, dal Dl 83/2012, a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato.

 

Utilizzo esclusivo in compensazione “orizzontale” per il credito d’imposta spettante a chi effettua investimenti in attività di R&S. La seconda parte dell’intervento sul decreto ministeriale 27 maggio 2015 (disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) è dedicata alle modalità di fruizione e al regime fiscale del bonus, alla tipologia di documentazione che il beneficiario dell’agevolazione è tenuto a conservare, alle attività di controllo – attribuite all’Agenzia delle Entrate – in ordine alla corretta fruizione del credito.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta

 

L’articolo 6 del Dm, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 8 e 9, del Dl 145/2013, disciplina le modalità di fruizione e il regime fiscale del credito d’imposta. Innanzitutto, va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese rilevanti. Il credito, inoltre:

 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale” (articolo 17 del Dlgs 241/1997), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili. Tuttavia, non trovano applicazione i limiti annuali previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila euro, crediti compensabili orizzontalmente) e dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro, crediti esposti nel quadro RU del modello Unico)

 

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap

 

  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, cioè ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi e delle spese generali.

 

La relazione illustrativa del Dm precisa che, “per le caratteristiche del credito d’imposta in esame, non si applica la preclusione di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 €”.

 

Documentazione e controlli

 

Gli articoli 7 e 8 del Dm, ricalcando i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 3, Dl 145/2013, disciplinano rispettivamente la tipologia di documentazione che il soggetto beneficiario è tenuto a conservare e le attività di controllo in ordine alla corretta fruizione del credito attribuite alle competenze dell’Agenzia delle Entrate.

 

Tali controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile, che deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, e allegata al bilancio.

 

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

 

Tali obblighi non si applicano nei confronti delle imprese con bilancio certificato. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile delle revisione legale dei conti, nel momento in cui assumono l’incarico, sono tenuti a osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 39/2010 (recante norme in materia di “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International federation of accountants (Ifac).

 

Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione, che incorrono in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, soggiacciono alle disposizioni relative alla responsabilità del consulente tecnico ex articolo 64 cpc.

 

In ogni caso, le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi. Il comma 5 dell’articolo 7 specifica la tipologia di documentazione da conservare in base ai diversi tipi di costo:

 

  • per quanto concerne i costi relativi al personale altamente qualificato, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo

 

  • per i costi relativi agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui i beni sono stati utilizzati per attività di ricerca e sviluppo

 

  • per quanto riguarda i costi relativi ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo cui il costo si riferisce.

 

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo ai parametri indicati dalla normativa. Se dovesse ritenere necessarie valutazioni di carattere tecnico relative all’ammissibilità di specifiche attività o alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, può richiedere apposito parere al ministero dello Sviluppo economico. Alla stessa Agenzia spetta anche il compito di recuperare l’importo del credito indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Cumulo

 

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con il credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all’articolo 24 del Dl 83/2012, previsto a favore delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, hanno assunto o assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato da impiegare in specifiche attività di ricerca.
La relazione illustrativa precisa che “tale soluzione è stata adottata al fine di risolvere possibili criticità che avrebbero potuto conseguire dalla cessazione, disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2015 dal comma 13 del novellato art. 3 D.L. 145/2013, del credito d’imposta di cui al citato art. 24 D.L. 83/2012”. In particolare, si è inteso salvaguardare il “legittimo affidamento di quelle imprese che nel corso del 2014 avevano effettuato assunzioni nella consapevolezza di poter beneficiare dell’agevolazione anche per i costi che, in dipendenza di dette assunzioni, sarebbero stati sostenuti nel 2015”. Pertanto, “si è ritenuto opportuno ammettere i costi sostenuti dalle imprese nel 2015, in virtù di assunzioni avvenute nel 2014, oltre che al credito per attività di ricerca e sviluppo, anche al credito per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, nei limiti delle risorse stanziale per il 2014”.

 

Monitoraggio

 

Al ministero dell’Economia e delle finanze, infine è attribuito il compito di eseguire, con cadenza mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, per assicurare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) in materia di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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