I CAF, Centri di Assistenza Fiscale, svolgono un ruolo determinante nella preparazione del modello 730 e nella compilazione della dichiarazione dei redditi: sono sottoposti a un controllo rigido da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di errori, possono essere chiamati a rispondere personalmente. Qui di seguito un vademecum sulla normativa che regola la costituzione e gestione di un CAF, comprese le loro responsabilità nei confronti di contribuenti e Fisco.
I CAF sono disciplinati dal capo V del decreto n. 241 del 1997 (modificato dall’articolo 1 del dlgs 490/98). Possono essere costituiti da:
Per svolgere l’attività di assistenza fiscale occorre autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella domanda vanno indicati Codice Fiscale e Partita IVA della società richiedente, i dati anagrafici dei componenti del CdA e del collegio sindacale ove previsto dal codice civile, dati anagrafici e requisiti professionali dei responsabili dell’assistenza fiscale, sedi e uffici periferici.
Alla richiesta deve essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto, di polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale, relazione tecnica dalla quale emerga:
Le società che hanno ricevuto il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale sono iscritte nell’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese o per lavoratori dipendenti, tenuti presso l’Agenzia delle Entrate. Dovranno comunicare alle Entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni di dati, elementi, atti e documentazione. Le parole CAF e Centro di Assistenza Fiscale possono essere utilizzate solo dopo il provvedimento di autorizzazione.
I CAF sono costituiti nella forma di società di capitali. Occorre designare uno o più responsabili dell’assistenza fiscale tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con contratto di lavoro subordinato.
I CAF possono prestare assistenza fiscale alle imprese (CAF-imprese) o ai contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa (CAF-dipendenti). Sono escluse dall’assistenza fiscale le imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute (DLg 1577/47).
Ai responsabili dei CAF viene comminata una sanzione in caso di violazione delle norme tributarie e in caso di rilascio del visto di conformità o asseverazione infedele: in questo caso sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. In caso di violazioni ripetute o gravi può essere sospesa la facoltà di rilasciare visti e asseverazioni fino a tre anni. Inoltre, in caso di gravi e ripetute violazioni tributarie e contributive o quando gli elementi forniti all’Amministrazione Finanziaria risultIno falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente, può essere sospesa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fino a dodici mesi.
Fonte: PMI (www.pmi.it)