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Modifiche al calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso

lentepubblica.it • 2 Maggio 2019

calcolo-anomalia-offerta-prezzo-piu-bassoModifiche al calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso: ci sono novità importanti sulla questione.


Il DL 18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3), ha modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso.

Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura.

Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante.

Tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Nuovo calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso

Numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello  del  prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari  o  superiore  a 15, la  congruità  delle  offerte  è  valutata  sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata,.

Al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

  • calcolo della somma e della media aritmetica dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,  arrotondato  all’unità  superiore,   rispettivamente   delle offerte di maggior ribasso e quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell’effettuare  il calcolo del dieci per cento, siano presenti una  o  più  offerte  di eguale valore rispetto alle offerte  da  accantonare,  dette  offerte sono altresi’ da accantonare;
  • calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata
  • calcolo della soglia come somma della media aritmetica  e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
  • la soglia calcolata viene decrementata di  un valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico.

Numero delle offerte ammesse inferiore a 15

Quando il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse  è  inferiore  a 15, la  congruità  delle  offerte  è  valutata  sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; ai fini  della  determinazione  della  congruità  delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili  dagli  offerenti  i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,  il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

  • calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente  delle  offerte  di maggior ribasso e quelle di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi un uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell’effettuare  il  calcolo  del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di  eguale  valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’  da accantonare;
  • calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata;
  • calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica;
  • se il rapporto è pari o inferiore a 0,15,  la  soglia  di  anomalia  è  pari  al  valore  della  media aritmetica incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
  • se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media  aritmetica  e dello scarto medio aritmetico.

Calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso, novità sul MEPA

Date le modifiche normative, sono quindi stati avviati gli aggiornamenti tecnici necessari all’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e alle nuove modalità di calcolo.

In attesa dell’allineamento del sistema:

  • per le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019 – le Amministrazioni dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia in linea con le suddette modifiche
  • per le negoziazioni pubblicate entro il 18 aprile u.s. – rimane valido il calcolo proposto dal Sistema

Sarà cura del portale MEPA comunicare tempestivamente l’effettivo completamento dell’intervento.

Fonte: MEPA - Acquisti in Rete PA
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