Per l’esonero del canone Rai, oltre al requisito anagrafico, occorre aver dichiarato nell’anno precedente, unitamente al coniuge convivente, non più di 6.713,98 euro. L’istanza va presentata entro il 30 aprile.
La domanda deve essere spedita, con plico raccomandato senza busta, entro mercoledì 30 aprile, all’ufficio territoriale di Torino 1, sportello S.A.T. della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Torino, presso la casella postale 22, 10121 Torino, oppure, rispettando lo stesso termine di scadenza, potrà essere consegnata direttamente presso uno degli uffici territoriali delle Entrate.
Assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione possono essere richieste al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, a disposizione dei cittadini c’è anche il call center della Rai, al numero 199.123.000.
Per avere diritto all’esenzione occorre:
Per reddito si intende la somma di:
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
I requisiti devono essere riferiti ai redditi dell’anno precedente quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
Resta fermo, tuttavia, che l’interessato, qualora vengano meno i requisiti per beneficiare dell’esenzione, sarà tenuto al versamento del canone.
In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa”. La sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano, invece, le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000.