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Canone Rai. Per chi ha 75 anni e redditi bassi, possibile esonero

lentepubblica.it • 29 Aprile 2014

Per l’esonero del canone Rai, oltre al requisito anagrafico, occorre aver dichiarato nell’anno precedente, unitamente al coniuge convivente, non più di 6.713,98 euro. L’istanza va presentata entro il 30 aprile.

Attenzione, neo 75enni, a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di essere dispensati dal pagamento dell’imposta per l’abbonamento radio-televisivo. Domani scade il termine per inviare il modulo di richiesta all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, che attesta il possesso dei requisiti necessari e che dovrà essere accompagnata da un documento di identità, così come stabilito dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

La domanda deve essere spedita, con plico raccomandato senza busta, entro mercoledì 30 aprile, all’ufficio territoriale di Torino 1, sportello S.A.T. della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Torino, presso la casella postale 22, 10121 Torino, oppure, rispettando lo stesso termine di scadenza, potrà essere consegnata direttamente presso uno degli uffici territoriali delle Entrate.

Assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione possono essere richieste al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, a disposizione dei cittadini c’è anche il call center della Rai, al numero 199.123.000.

Per avere diritto all’esenzione occorre:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone (31 gennaio per chi paga annualmente, 31 luglio per chi versa semestralmente)
  • non convivere con persone, diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio
  • possedere un reddito che, unito a quello del coniuge convivente, non superi complessivamente 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui).

Per reddito si intende la somma di:

  • reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, devono fare riferimento al reddito indicato nel modello Cud)
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti
  • retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
  • redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

  • redditi esenti da Irpef (ad esempio, pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate a invalidi civili)
  • reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
  • trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

I requisiti devono essere riferiti ai redditi dell’anno precedente quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
Resta fermo, tuttavia, che l’interessato, qualora vengano meno i requisiti per beneficiare dell’esenzione, sarà tenuto al versamento del canone.

In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa”. La sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicano, invece, le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Sonia Angeli
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