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Carburanti. Per dedurre il rifornimento è necessaria la scheda

lentepubblica.it • 7 Maggio 2014

I costi sostenuti per l’acquisto di carburante per autotrazione effettuato da imprese e professionisti, tranne alcune eccezioni, devono essere certificati unicamente attraverso la compilazione della “scheda o carta carburante” che diventa un sostitutivo della fattura.

Ad affermarlo è la Cassazione, la quale, con l’ordinanza 8699 del 14 aprile 2014, conferma la possibilità di dedurre i costi di acquisto del carburante, oltre che la relativa IVA, esclusivamente se si è in possesso della carta carburante e che la stessa sia correttamente sottoscritta ogni volta che si procede al rifornimento.

I giudici hanno altresì precisato che gli acquisti di carburante effettuati con apposite carte di credito e appositi contratti di somministrazione (c.d. netting) non esonerano il contribuente dall’onere di comprovare l’inerenza del costo dell’acquisto di carburanti all’esercizio d’impresa con documentazione idonea.

FONTE: CGIA Mestre

benzina 2

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