Ad affermarlo è la Cassazione, la quale, con l’ordinanza 8699 del 14 aprile 2014, conferma la possibilità di dedurre i costi di acquisto del carburante, oltre che la relativa IVA, esclusivamente se si è in possesso della carta carburante e che la stessa sia correttamente sottoscritta ogni volta che si procede al rifornimento.
I giudici hanno altresì precisato che gli acquisti di carburante effettuati con apposite carte di credito e appositi contratti di somministrazione (c.d. netting) non esonerano il contribuente dall’onere di comprovare l’inerenza del costo dell’acquisto di carburanti all’esercizio d’impresa con documentazione idonea.
FONTE: CGIA Mestre