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Cassazione: norme su consegna a domicilio della cartella esattoriale

lentepubblica.it • 4 Maggio 2016

equitalia-fermare-cartelle-tasse-672La mancata indicazione nella relata di notifica del luogo in cui è avvenuta la consegna dell’atto, ove emendabile in base alle risultanze dell’atto stesso, costituisce una mera irregolarità, inidonea a riverberarsi sulla correttezza dell’iter notificatorio. Questo, in breve, il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7211 del 13 aprile 2016, in cui è stato anche chiarito che la qualità di coniuge, dichiarata dal consegnatario dell’atto, si presume salva la prova contraria che non può consistere nella semplice affermazione di una non dimostrata separazione personale.

La vicenda processuale

 

Un contribuente impugnava con successo, dinanzi alla Ctp di Viterbo, una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta di registro su un atto giudiziario. Il decisum veniva confermato dalla Ctr di Roma, che ribadiva l’invalidità della notificazione del prodromico avviso di liquidazione, in quanto eseguita in luogo non indicato nella relata come domicilio dell’interessata, a mani di soggetto che si era qualificato marito della medesima senza contestualmente dichiarare lo stato di convivenza con la destinataria. Il giudice d’appello riteneva di escludere la validità della notifica anche sulla base dell’asserita separazione personale dedotta in giudizio dalla contribuente, senza peraltro il sostegno di circostanze di fatto ed elementi di prova.

 

Ricorrendo in sede di legittimità, l’Agenzia delle Entrate censurava la pronuncia di seconde cure, sostenendo che lo stato di convivenza, non necessario ai sensi dell’articolo 139 cpc, doveva presumersi in ragione di quanto dichiarato dal consegnatario dell’atto e risultante dalla relata di notifica, cosicché spettava alla controparte dimostrarne l’insussistenza attraverso puntuali elementi probatori, nella specie mancanti.

 

La pronuncia della Corte

 

Il Collegio di nomofilachìa ha ritenuto fondate le doglianze di parte pubblica, cassando la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione del medesimo collegio regionale. Con riferimento alla questione della mancata indicazione nella relata del luogo di consegna dell’atto, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito il consolidato principio secondo il quale, poiché la relazione di notifica si riferisce di norma all’atto notificato, così come strutturato, “in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato”: di conseguenza, prosegue la pronuncia, l’omessa indicazione del luogo nel documento che certifica l’esecuzione della notificazione, ove emendabile con il riferimento alle risultanze dell’atto, costituisce mera irregolarità formale che non si riverbera sulla correttezza della notifica.

 

Quanto alla mancata dichiarazione di convivenza del familiare consegnatario, la sentenza ricorda che l’ufficiale notificatore “non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza; e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione”, trattandosi di indicazione non richiesta dalla norma (articolo 139 cpc) di riferimento.
 

Nei casi di notifica di un atto al domicilio del destinatario, la presenza del consegnatario presso l’abitazione dell’interessato giustifica, infatti, una presunzione legale, superabile con la prova contraria, circa la sussistenza tra i due soggetti di una relazione tale da far ritenere la successiva trasmissione dal primo al secondo del plico notificato. Nel caso di specie, osserva la Corte suprema, nessun rilievo poteva assumere la semplice dichiarazione di intervenuta separazione tra il marito (consegnatario dell’atto) e la moglie (destinataria del medesimo), affermazione da cui il giudice regionale aveva fatto discendere la conseguenza che la notificazione non poteva essere avvenuta nella casa coniugale. Una volta assodato che la consegna dell’atto era avvenuta presso l’abitazione del destinatario, conclude la sentenza, nemmeno lo stato di separazione personale dei coniugi sarebbe potuto risultare di per sé determinante nell’invalidare la notificazione, “nemmeno nell’ipotesi… in cui fosse risultata la diversa residenza anagrafica del coniuge consegnatario”.

 

Osservazioni 

 

In base all’articolo 148 cpc, l’ufficiale notificatore certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto, che indica, tra l’altro, “la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna…”. Quest’ultimo, per costante giurisprudenza, assume un rilievo essenziale ai fini della validità della notifica che, laddove “sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei…”, viene considerata giuridicamente inesistente (tra le tante, Cassazione, pronunce 19299/2015, 8154/2015, 12301/2014 e 25079/2014).

 

La pronuncia in commento conferma, dunque, una regola di grande importanza laddove, riconoscendo l’operatività di una presunzione di conformità tra il luogo di avvenuta consegna e quello indicato nell’atto come indirizzo del destinatario, afferma la generale irrilevanza della mancata specificazione in relata del luogo di effettuazione della notifica.

 

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che possono ricevere la notificazione in nome e per conto del destinatario all’indirizzo di questi, l’articolo 139 cpc (applicabile agli atti tributari in virtù del rinvio operato dall’articolo 60 del Dpr 600/1973) stabilisce che sono legittimi consegnatari, in primis, le persone di famiglia o gli addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda dell’interessato. In proposito, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo il quale sono “persone di famiglia” non soltanto i parenti ma anche gli affini del destinatario, soggetti rispetto ai quali, purché reperiti presso l’abitazione, non è richiesto il requisito della convivenza con il destinatario dell’atto, perché l’esistenza del vincolo (di parentela o affinità) è idoneo e sufficiente a giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario (Cassazione, sentenze 26931/2014, 25307/2014 e 15973/2014).

 

Da ricordare infine che, nel caso di notifica ex articolo 139 cpc, la qualità di “persona di famiglia” del consegnatario dell’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni rese all’ufficiale notificatore e recepite nella relata di notifica, mentre incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria dimostrando o l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cassazione, sentenze 18270/2015, 9939/2015, 7688/2015 e 19065/2014).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Massimo Cancedda
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