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Cassazione dixit: le assenze dal lavoro rendono sacrosanto il diritto di licenziare

lentepubblica.it • 5 Settembre 2014

La sentenza storica della Cassazione che rende legittimo il licenziamento del dipendente che si assenta in maniera “strategica”.

Attenzione alle assenze strategiche sul lavoro da parte dei propri dipendenti, da oggi il loro posto di lavoro è a rischio: la Corte di Cassazione con la sentenza n.18678/2014ha reso legittimo il licenziamento in questi casi anche se il lavoratore non ha superato il numero di giornate consentite di allontanamento dal lavoro.

Il caso

Il caso riguardava un dipendente di una società di materiale edile di Chieti il quale aveva presentato ricorso contro il licenziamento intercorso per via delle sue numerose assenze per malattia “tatticamente” ravvicinate ai giorni di riposo. Un comportamento che per il suo datore di lavoro aveva portato ad “unaprestazione non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda”. I giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore assenteista anche se il numero di assenze non aveva superato il numero massimo di giorni di malattia consentiti.

Sentenza

La Corte, pur ricordando che

“il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza”

ha ritenuto che in questo caso il comportamento del dipendente abbia reso la prestazione lavorativa

“inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale” e più in particolare le assenze “comunicate all’ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto”.

Periodo di comporto

Il mancato superamento del periodo di comporto rappresentava il punto contestato dal lavoratore, il quale parlava pertanto di licenziamento premeditato, senza giusta causa. La corte d’Appello dell’Aquila, ascoltando i colleghi, aveva accertato il comportamento “strategico” del dipendente il quale veniva accusato di assenze sistematiche, per “un numero esiguo di giorni”, ma “reiterate”, a “macchia di leopardo” e “costantemente agganciate” ai giorno di riposo o del turno di notte.

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Noemi Ricci

giudice

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