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Imprese, obbligo inserimento categorie protette: tempi per coprire le quote

lentepubblica.it • 27 Febbraio 2018

categorie protetteCategorie protette: i datori di lavoro quest’anno sono tenuti a coprire obbligatoriamente la propria “quota di riserva” con l’obbligo di assumere un lavoratore disabile già dal raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti.


Il lavoro delle categorie protette è disciplinato dalla legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. L’obiettivo della legge è la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

 

L’ obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili ed è stata abrogata la finestra di tolleranza che permetteva di non effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile fino alle sedici unità.

 

Sul fronte operativo, la nuova regola comporta due effetti:

 

✔ i datori di lavoro che si trovano già nella fascia da 15 a 35 dipendenti computabili, dovranno entro il 2 marzo 2018 provvedere a coprire la quota di riserva. Diversamente, per ogni giorno lavorativo in cui risulterà scoperta la quota d’obbligo, dovrà essere versata a titolo di sanzione al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, una somma pari a 153,20 euro al giorno, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata;

 

✔ i datori di lavoro che supereranno la soglia delle 14 unità, dovranno adoperarsi per coprire la quota di riserva, entro 60 giorni.

 

I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva, se e solo se queste persone hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

 

Sono sospesi dall’obbligo di assunzione, con particolarità a seconda dei casi,i datori di lavoro che hanno attivato interventi straordinari di integrazione salariale o procedure di licenziamento collettivo (per la durata delle procedure stesse) oche abbiano sottoscritto accordi e attivato procedure di incentivo all’esodo; oppure abbiano dichiarato fallimento o si trovino in liquidazione.

Fonte: CGIA Mestre
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