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Cedolare Secca, regole per subentro dell’erede

lentepubblica.it • 6 Marzo 2018

cedolare seccaChi ha ereditato un appartamento che il genitore aveva affittato con cedolare secca, cosa devo fare se voglio proseguire nel regime sostitutivo?


Cedolare Secca, regole per subentro dell’erede.

 

L’opzione per la cedolare secca, a suo tempo esercitata dal locatore, nell’ipotesi di trasferimento per successione a causa di morte, cessa di avere efficacia con il trasferimento dell’immobile locato. Questo per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua a essere efficace fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo.

 

Cedolare Secca, regole per subentro dell’erede

 

Per queste ultime, infatti, vale la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento

 

  • della registrazione del contratto,
  • della proroga
  • o del versamento dell’imposta per le annualità successive, prima del trasferimento dell’immobile.

 

E per effetto del trasferimento mortis causa della proprietà dell’immobile locato? Si determina, in linea generale, la successione o il subentro dell’erede nella titolarità del contratto. Senza soluzione di continuità, dato che, nelle locazioni a uso abitativo, la legge tutela la posizione del conduttore.

 

Pertanto, non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, l’erede (nuovo locatore) può optare per la cedolare secca, presentando la richiesta con il modello Rli, all’ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 30 giorni dalla data del subentro (circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 5).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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