Centri Estivi: pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia le Linee guida per i Comuni concernenti l’utilizzo delle Risorse.
Al fine di sostenere le famiglie, l’articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha destinato una quota di risorse aggiuntive – pari, complessivamente, a 150 milioni di euro – a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, la disposizione prevede, al comma 1, lett. a), un finanziamento destinato ai Comuni per la realizzazione di:
“iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020“.
Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede che il Ministro con delega alle politiche familiari stabilisce “i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1” e ripartisce “gli stanziamenti” complessivi sopra citati, il cui dieci per cento è destinato, dalla stessa legge, a finanziare progetti dei Comuni volti al contrasto della povertà educativa.
La norma è attualmente in fase di conversione. Ricordiamo anche che il Dipartimento aveva già rilasciato le linee guida per la gestione in sicurezza delle attività.
La proposta di riparto delle suddette risorse ha ottenuto l’intesa in Conferenza unificata il 18 giugno 2020 (repertorio atti n. 69/CU) e conseguentemente è stato adottato il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 25 giugno 2020, attualmente in fase di registrazione presso i competenti organi di controllo.
A fronte dei numerosi quesiti posti dai Comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate per le iniziative previste dalla disposizione di legge – l’utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun Comune come previsto dall’articolo 2, comma 7, del citato decreto 25 giugno 2020 – si illustra una sintetica casistica, utile all’impiego delle predette risorse ritenuto compatibile con le finalità previste dall’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.34 del 2020.
In primo luogo, l’intento del legislatore, con la previsione “interventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri…”, appare quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati. Pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo.
Ciò premesso, tramite le risorse ricevute, si ritiene che i Comuni beneficiari del finanziamento statale possano, a titolo meramente esemplificativo: