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Differenze tra certificato di stato di famiglia e certificato storico di stato di famiglia

Bellitto Simone • 19 Marzo 2021

certificato-stato-di-famigliaChe differenza c’è tra un certificato di stato di famiglia e un certificato storico di stato di famiglia?


Il certificato di Stato di famiglia può essere di due tipi: storico (o originario) e ordinario.

Qui di seguito chiariremo le differenze tra l’uno e l’altro.

Differenze tra certificato di stato di famiglia e certificato storico di stato di famiglia

Il Certificato di stato di famiglia contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza).

Il certificato riporta la composizione della anagrafica del nucleo familiare:

un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune“,

anche se nel certificato non risultano indicati i vincoli di parentela.

Compaiono, pertanto, in un unico stato di famiglia tutte le persone risultanti a uno stesso indirizzo e in una medesima unità immobiliare. Questo certificato ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il Certificato storico di stato di famiglia è invece un documento specifico che contiene le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare risalente ad una data pregressa, cioè riferito ad una certa data o relativo alla composizione originaria del nucleo familiare, o a persone non più residenti o decedute.

Il certificato storico, se richiesto all’Ufficio Anagrafe del comune, avrà una consegna differita, in quanto per la compilazione è necessaria una ricerca nell’Archivio storico dell’Anagrafe. I tempi di rilascio possono variare secondo la complessità.

Occorre indicare esplicitamente all’ente l’uso per il quale si richiede il certificato.

Dal 1 gennaio 2012, così come previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

 

Fonte: articolo di Simone Bellitto
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